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Legislazione Nazionale

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LEGISLAZIONE NAZIONALE

La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale italiano, frai quali comprendiamo i beni storici e archeologici, e affidata a tre norme di legge , il C.P.C.M 3763/6del 20.04.1982 o Circolare Spadolini, il DPR 554 del 1999 o regolamento della Legge Merloni e il Codice dei Beni Culturali DL 42 del 22 gennaio 2004, in vigore dal 1°maggio 2004. Quest'ultimo colma una lacuna legislativa vecchia di quasi un secolo ( Regio Decreto n. 363del 30.01.1913, art. 83 Legge n. 823 del 22.05.1939, art. 2, comma 2 Decreto Presidente della Repubblica n. 441/2000, art. 14, comma 2 ). In particolare la legge, nel definire gli oggetti della tutela :
Art.10, comma 4
a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà (oltre ai beni classificati come archeologici)
i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico
Art.11, comma 1
g) i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni, di cui agli articoli 65 e 67, comma 2
h) i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni, di cui all’articolo 65
i) le vestigia individuate dalla vigente normativa in materia di tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, di cui all’articolo 50, comma 2
Art.91, comma 1
Le cose indicate nell’articolo 10, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini, appartengono ipso iure allo Stato come patrimonio indisponibile
Art.88
Definisce come esclusivo dello Stato l'esercizio della ricerca

La normativa regola non soltanto il risultato conclusivo del ritrovamento, ma anche tutto il suo svolgimento. La ricerca archeologica, cioè l'attività posta in essere dall’uomo finalizzata al ritrovamento di un bene, è una potestà esclusiva dello Stato. Deve pertanto ritenersi contra legem l’attività privata di ricerca archeologica compiuta senza l’osservanza delle norme che la sottopongono al dominio e al controllo dello Stato. Tale attività viene generalmente svolta dall’Amministrazione in forma diretta oppure possono essere ammesi mediante provvedimento amministrativo soggetti pubblici e privati. Resta comunque inteso che le attiviità di ricerca sono sottoposte in ogni loro fase all’indirizzo e al controllo dell’Amministrazione. La ricerca archeologica “privata” avviene in regime di concessione, nel superiore e preminente interesse pubblico con l'intesa che comporta l'acquisizione dei ritrovamenti nel patrimonio nazionale. La scoperta fortuita, cioè quell'evento puramente accidentale, non cercato e non previsto, che avviene quindi in assenza di intenzionalità, è anch’esso soggetto alla disciplina della legge (
Art. 90 ). In caso contrario configura il reato di ricerca illegittima. Lo stesso articolo dispone, in caso di scoperta fortuita, l'obbligo di denuncia entro 24 ore al soprintendente o al sindaco ovvero all’autorità di pubblica sicurezza. Oltre all'obbligo di denuncia immediata si richiama l'obbligo a non manomettere la cosa ritrovata lasciandola nelle condizioni e nel luogo dove è stata rinvenuta. Ove si tratti di beni mobili dei quali non si possa altrimenti assicurare la custodia, lo scopritore ha facoltà di rimuoverli per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione, sino alla visita dell’Autorità competente e, ove occorra, richiedere l’ausilio della forza pubblica. Obbligo alla conservazione temporanea con il conseguente obbligo a custodire la cosa ritrovata in condizioni di sicurezza.

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